Giustizia e diritto · Diritto penale
Il consenso sessuale tra principio e prova
La tutela della libertà personale esige norme chiare: un principio condivisibile deve poter essere applicato senza incertezza probatoria o automatismi.
di Pierfrancesco Viti ·
Da giurista mi sono interrogato a lungo sull’inserimento del “consenso libero e attuale” nella nuova formulazione del reato di violenza sessuale. Un principio nobile, sulla carta. Ma il punto non è il principio.
È la sua applicazione concreta. Perché nessuno sta affrontando la domanda decisiva: che cosa è, esattamente, un consenso? E, soprattutto: come si prova?
Perché il consenso non è un modulo prestampato. Non è un contratto. Non è un timbro.
È una manifestazione di volontà che può assumere infinite forme: parole, gesti, comportamenti, persino silenzi. E spesso non è neanche così lineare come si vorrebbe. Il legislatore parla di “consenso attuale”, cioè riferito al momento dell’atto.
Benissimo. Ma applicato senza criteri rigidi diventa una bomba logica. Per capire l’assurdo, basta spostarsi per un attimo dal diritto penale al diritto sanitario.
Immaginiamo un paziente che firma il consenso informato per un intervento chirurgico. È lucido, presente, perfettamente capace: acconsente. Poi viene sedato e messo in anestesia generale.
Nel momento in cui il chirurgo incide, il paziente non è più in grado di fornire un “consenso attuale”, perché è incosciente. Se trasferissimo la logica della riforma, il chirurgo dovrebbe fermarsi e aspettare che il paziente si svegli a metà operazione per chiedergli: «Conferma? Posso procedere?» Un paradosso inaccettabile.
Nessuno ammetterebbe una follia simile in sala operatoria. E allora se il consenso deve essere “attuale”, il diritto deve dirci tre cose con precisione: 1. come si forma, 2. come si manifesta, 3. come si conserva nel tempo. Non basta evocarlo.
Bisogna regolarlo. Perché senza criteri chiari, la prova del consenso diventa un terreno scivoloso: una chat? un gesto? un ricordo? una interpretazione a posteriori? E poi c’è la questione più delicata, che sembra un tabù ma non può esserlo: la percezione dell’agente.
Il diritto penale punisce chi è consapevole di commettere un fatto antigiuridico. Se il fulcro diventa il consenso, allora va chiarito cosa l’agente doveva percepire, e come. Doveva leggere nella mente dell’altra persona?
PIERFRANCESCO VITI
Interpretare ogni silenzio come un “no”? Ogni esitazione come un reato? La libertà sessuale è un bene primario e va difeso con forza.
Ma il diritto penale non può vivere di ambiguità, perché l’ambiguità non protegge nessuno: non protegge le vittime, non tutela gli innocenti, non garantisce giustizia. Una norma che introduce il “consenso libero e attuale” senza definirne confini, prova e percezione rischia di trasformarsi in una scatola vuota. E quando nel penale restano solo scatole vuote, a perderci è lo Stato di diritto.
Testo tratto e rielaborato da una pubblicazione dell'autore. Apri la pubblicazione originale.